Legge regionale 13 del 26/6/2009 - Titolo II - Capo II "Piano casa"

 

La legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, pubblicata nel BUR n. 29 del 29/6/2009, al Titolo II, Capo II prevede interventi su edifici abitativi, produttivi e pertinenziali finalizzati al rilancio dell’economia e alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli stessi edifici.

 

Tali disposizioni sono redatte in applicazione dell’intesa raggiunta tra Governo,  Regione ed enti locali in data 31/3/2009 c.d. “Piano casa”. 

 

Si riportano di seguito i contenuti essenziali della legge 

 

 

Definizione di edificio esistente

Edificio esistente, ai sensi del Regolamento regionale 9/2008, art. 22, commi 1 e 3, alla data del 31/3/2009 legittimato, con titolo abilitativo e accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento. 

 

Ampliamento di edifici residenziali

Ampliamento entro il limite del 20% della SUC di ciascuna unità immobiliare di edifici monofamiliare e bifamiliari, nonché, per tipologie diverse, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, di edifici aventi SUC non superiore a 350 mq.L’ampliamento non può superare la quantità massima di 70 mq. di SUC ad edificio.

Qualora l’ampliamento sia realizzato in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, è condizionato alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

L’ampliamento deve essere realizzato con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica, definiti dalla Giunta regionale con DGR n. 1063 del 27 luglio 2009, pubblicata nel BUR n. 40 del 09/09/2009

 

Demolizione e ricostruzione con ampliamento

Ampliamenti entro il limite del 25% della SUC esistente in caso di edifici a destinazione residenziale soggetti a demolizione e ricostruzione purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B. di cui alla l.r. 17/2008.

Gli interventi sono consentiti anche su edifici ove sono presenti destinazioni diverse dalla residenza, purchè non superiore al 25% da non computare ai fini dell’ampliamento.

Almeno il 50% dell’incremento della SUC esistente in caso si realizzino nuove unità abitative, è destinato ad alloggi di dimensioni non inferiori a 60 mq., da locare a canone concordato ai sensi della legge 431/2001 per almeno 8 anni.

Nel caso di edifici facenti parte di piani attuativi o programma urbanistico, l’ampliamento è previsto fino al 35% sempre condizionatamente alla certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B.

Ampliamento di edifici con destinazione produttiva

Ampliamento entro il 20% della SUC per edifici a destinazione produttiva artigianale, industriale e per servizi, ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita, ricadenti nelle zone di tipo “D”, mediante piano attuativo che interessi una superficie fondiaria di almeno 20.000 mq. e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale da attuare contemporaneamente all’ampliamento degli edifici e a condizione del rispetto delle normative sul recupero dell’acqua piovana, sul risparmio energetico e sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui alla L.R. n. 17/2008.

 Tali piani sono sottoposti a parere della Provincia da rendersi entro 30 giorni. 

 

Ambiti, zone e edifici esclusi dagli interventi

  • Centri storici e aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta
  • zone agricole limitatamente agli edifici realizzati successivamente al 13/11/1997 e per quelli antecedenti l’ampliamento è consentito purché l’edificio nel suo complesso non superi la SUC di 450 mq.
  • zone boscate
  • zone a rischio di frana e idraulico del PAI o comunque inedificabiIi per analoghe situazioni di rischio
  • ambiti sottoposti a consolidamento abitati
  • ambiti “A” e “B” dei parchi nazionali e ambiti “A” dei parchi regionali
  • edifici classificati come beni culturali o classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra
  • edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e non sanati o condonati al 31/3/2009, prevedendo lo scomputo dall’ampliamento delle superfici oggetto di condono o sanatoria edilizia
  • edifici ricadenti in zone omogenee o ambiti ove lo strumento urbanistico preclude la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardano la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio

 

Condizioni particolari per gli interventi

  • garantire il miglioramento  della qualità architettonica ed ambientale dell’edificio esistente
  • non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico
  • mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime delle costruzioni
  • rispettare le normative tecniche per le costruzioni e antisismiche
  • limite temporale di validità per l’applicabilità delle disposizioni limitate agli interventi di ampliamento di edifici residenziali le cui istanze siano presentate entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge
  • senza limitazione temporale per gli interventi sottoposti a piano attuativo o programma urbanistico per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali ovvero di piano attuativo per gli interventi di riqualificazione delle zone industriali
  • obbligo del procedimento edilizio abbreviato di cui all’art. 18 della l.r. 1/2004 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici residenziali
  • obbligo della DIA per gli altri interventi di solo ampliamento degli edifici residenziali e degli ampliamenti previsti da piani attuativi di riqualificazione delle zone “D”
  • obbligo di trasmissione dell’istanza al comune con modalità telematiche o con posta elettronica certificata
  • sanzioni in caso di difformità previste dalla l.r. 21/2004
  • procedimenti e tempi ridotti per l’eventuale piano attuativo mediante adozione da parte della Giunta comunale
  • sono sottratte dagli ampliamenti le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio
  • gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali
  • obbligo del reperimento di parcheggi pertinenziali privati e di aree per standard urbanistici per gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento degli edifici residenziali 

 

Compiti dei Comuni

I comuni, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge regionale, possono escludere l’applicabilità delle norme o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio

 

Norme sulle densità edilizie previste dagli strumenti urbanistici

Le disposizione prevalgono sugli strumenti urbanistici. 

 

lr 13/2009 Titolo II Capo II


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DGR 1063


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