La legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, pubblicata nel BUR n. 29 del 29/6/2009, al Titolo II, Capo II prevede interventi su edifici abitativi, produttivi e pertinenziali finalizzati al rilancio dell’economia e alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli stessi edifici.
Tali disposizioni sono redatte in applicazione dell’intesa raggiunta tra Governo, Regione ed enti locali in data 31/3/2009 c.d. “Piano casa”.
Si riportano di seguito i contenuti essenziali della legge
Definizione di edificio esistente
Edificio esistente, ai sensi del Regolamento regionale 9/2008, art. 22, commi 1 e 3, alla data del 31/3/2009 legittimato, con titolo abilitativo e accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento.
Ampliamento di edifici residenziali
Ampliamento entro il limite del 20% della SUC di ciascuna unità immobiliare di edifici monofamiliare e bifamiliari, nonché, per tipologie diverse, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, di edifici aventi SUC non superiore a 350 mq.L’ampliamento non può superare la quantità massima di 70 mq. di SUC ad edificio.
Qualora l’ampliamento sia realizzato in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, è condizionato alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.
L’ampliamento deve essere realizzato con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica, definiti dalla Giunta regionale con DGR n. 1063 del 27 luglio 2009, pubblicata nel BUR n. 40 del 09/09/2009.
Demolizione e ricostruzione con ampliamento
Ampliamenti entro il limite del 25% della SUC esistente in caso di edifici a destinazione residenziale soggetti a demolizione e ricostruzione purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B. di cui alla l.r. 17/2008.
Gli interventi sono consentiti anche su edifici ove sono presenti destinazioni diverse dalla residenza, purchè non superiore al 25% da non computare ai fini dell’ampliamento.
Almeno il 50% dell’incremento della SUC esistente in caso si realizzino nuove unità abitative, è destinato ad alloggi di dimensioni non inferiori a 60 mq., da locare a canone concordato ai sensi della legge 431/2001 per almeno 8 anni.
Nel caso di edifici facenti parte di piani attuativi o programma urbanistico, l’ampliamento è previsto fino al 35% sempre condizionatamente alla certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B.
Ampliamento di edifici con destinazione produttiva
Ampliamento entro il 20% della SUC per edifici a destinazione produttiva artigianale, industriale e per servizi, ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita, ricadenti nelle zone di tipo “D”, mediante piano attuativo che interessi una superficie fondiaria di almeno 20.000 mq. e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale da attuare contemporaneamente all’ampliamento degli edifici e a condizione del rispetto delle normative sul recupero dell’acqua piovana, sul risparmio energetico e sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui alla L.R. n. 17/2008.
Tali piani sono sottoposti a parere della Provincia da rendersi entro 30 giorni.
Ambiti, zone e edifici esclusi dagli interventi
Condizioni particolari per gli interventi
Compiti dei Comuni
I comuni, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge regionale, possono escludere l’applicabilità delle norme o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio
Norme sulle densità edilizie previste dagli strumenti urbanistici
Le disposizione prevalgono sugli strumenti urbanistici.